Avvisi
Avviso del 16-02-2010
ORDINANZA N° 11/2010 OGGETTO: Regimentazione delle acque superficiali sui suoli pubblici e privati.
VISTA la nota Prefettizia Protocollo n° 111109/Area V dell’11/11/2009 trasmessa a tutti i Sindaci e Commissari dei Comuni della Provincia, assunta al Protocollo Generale di questo Comune il 20.11.2009 al n° 8314, avente per oggetto “Regimazione acque superficiali suoli pubblici e privati”.
RILEVATO che nella sopra citata nota è riportato quanto segue: “In relazione ai tragici eventi verificatisi in questo capoluogo, l’Ispettore Dipartimentale delle Foreste di Messina, sulla base delle esperienze maturate in questo ambito provinciale, ha qui evidenziato che la causa principale degli smottamenti e delle frane che in modo diffuso si registrano in questo territorio va individuata nella mancata regimazione delle acque superficiali, la cui problematica si accentua a seguito dell’abbandono da parte dell’uomo e della scarsa attenzione dedicata alla specifica questione delle Pubbliche Amministrazioni gestori delle strade. Infatti, lo scorrimento incontrollato delle acque superficiali, associato all’anomalo comportamento pluviometrico che si allontana sempre più dalla tipicità mediterranea per caratterizzarsi ai climi tropicali, determina, nei casi di piogge intense e prolungate, l’innesco di fenomeni erosivi che in tempi brevi evolvono in frane con possibili colate detritiche, mettendo a rischio la pubblica incolumità. Al riguardo il medesimo Dirigente suggerisce che al fine di porre un argine all’improprio usuale comportamento, i Sindaci emettano, nella qualità di Autorità locali di Protezione Civile, specifiche Ordinanze finalizzate alla regimazione e canalizzazione delle acque superficiali che scorrono su terreni privati e sulle strade pubbliche, prevedendo altresì la possibilità di procedere in danno del soggetto inadempiente circa il ripristino dello stato dei luogni e di messa in sicurezza”.
RILEVATO, come si evince dalla medesima nota, che S. E. il Signor Prefetto ha condiviso pienamente quanto sopra prospettato ed ha chiesto di adottare i conseguenti provvedimenti in merito alla problematica di che trattasi.
RITENUTO pertanto indispensabile, per le su esposte ragioni, emettere apposita Ordinanza, con la quale ordinare ai privati cittadini di provvedere sia alla regimentazione del deflusso delle acque superficiali sui suoli pubblici e privati in questo Territorio Comunale, provenienti da terreni incolti, sia alla sistemazione ed al corretto convogliamento e deflusso delle acque meteoriche provenienti da tetti e spiazzi pavimentati, al fine di non accentuare l’insorgere di frane e/o smottamenti ed evitare pertanto eventuali pericoli alla pubblica incolumità dipendenti da crolli e smottamenti del terreno a causa dello scorrimento incontrollato delle suddette acque e quanto altro utile e necessario per la salvaguardia del Paese e quindi della la cittadinanza.
VISTO l’Ordinamento degli EE. LL. vigente in Sicilia;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;
O R D I N A
AI PROPRIETARI dei terreni e dei manufatti ubicati in tutto questo Territorio Comunale:
- DI PROVVEDERE a propria cura e spese a regimentare le acque meteoriche mediante la realizzazione di adeguati canali di scolo, o qualora siano già esistenti, provvedere ad effettuare una regolare manutenzione assicurandone la funzionalità, ovvero, impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti come previsto dall’Art. 15 (Atti vietati) – comma d) del Nuovo Codice della Strada.
- DI EVITARE in modo assoluto la formazione di strade di qualunque genere, scavi, fossati o altri lavori non regolarmente autorizzati e controllati, che possano provocare smottamenti del terreno.
- DI SISTEMARE E CONVOGLIARE, in caso di presenza di edifici, il flusso delle acque provenienti da tetti e spiazzi pavimentati in modo da non lasciarli defluire liberamente nei terreni ma canalizzandoli, anche con opere di ingegneria idraulica nei naturali impluvi o aste fluviali.
A V V E R T E
Chiunque, per incuria, omette di provvedere alla corretta sistemazione e deflusso delle acque meteoriche, entro il termine massimo di giorni 120 (giorni centoventi) dalla data di emissione della presente Ordinanza, tralasciando di ripristinare eventuali situazioni di pericolo in corso o creando di conseguenza nuove situazioni di pericolo, è soggetto alle sanzioni previste dall’Art. 650 del Codice Penale e del Nuovo Codice della Strada.
D E M A N D A
al Comando di Polizia Municipale ed a tutte le altre Forze di Polizia operanti sul territorio, di vigilare sull’osservanza della presente Ordinanza.
D I S P O N E
la trasmissione della presente Ordinanza al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando del Corpo Forestale, alla Prefettura di Messina, nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune e l’affissione nei maggiori pubblici esercizi esistenti in questo Territorio Comunale.
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 (sessanta) dalla data di emissione.
Dalla Residenza Municipale, lì 09.02.2010

IL SINDACO
Basilio Ridolfo
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